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TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: commerciale 2

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Título del Test:
commerciale 2

Descripción:
diritto commerciale

Autor:
anna5354
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Fecha de Creación: 05/04/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 58
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A supporto della tesi sulla non configurabilità dell'impresa civile si adduce che: l'aggettivo "industriale" deve essere interpretato nel senso che la materia prima viene trasformata in prodotto finito l'aggettivo "industriale" deve essere interpretato nel senso di "produzione in serie" l’espressione “attività intermediaria nella circolazione dei beni” deve essere intesa come attività di scambio manca ogni riscontro normativo al riguardo.
Il quesito sulla configurabilità dell'impresa civile ruota attorno: solo alla portata interpretativa della locuzione "attività intermediaria nella circolazione dei beni" all'interpretazione dell'art. 2082 c.c. anche alla portata interpretativa della locuzione "attività intermediaria nella circolazione dei beni" solo al significato dell'aggettivo "industriale".
A supporto della tesi sulla non configurabilità dell'impresa civile si adduce che: non vi sono, nel sistema normativo, disposizioni che tendono ad avallare l’interpretazione per cui il termine industriale vada inteso nel senso di “non agricolo" non vi sono, nel codice civile, disposizioni che tendono ad avallare l’interpretazione per cui il termine industriale vada inteso nel senso di “non agricolo nel codice civile, l’aggettivo “agricolo” non viene mai accompagnato e contrapposto all’aggettivo “industriale” nel codice civile, l’aggettivo “agricolo” viene sempre accompagnato e contrapposto all’aggettivo “industriale”.
. Risulta preferibile ritenere non configurabile l'impresa civile perché: si trattano in modo identico le imprese agricole e quelle commerciali si evita di ridurre eccessivamente il nucleo delle imprese a cui non si applica lo statuto dell’impresa commerciale si trattano in modo identico le imprese agricole e quelle civili si evita di ampliare eccessivamente il nucleo delle imprese a cui non si applica lo statuto dell’impresa commerciale.
La soluzione preferibile in tema di impresa civile: è quella secondo cui vi sono attività che non possono essere considerate né agricola, né commerciali è quella secondo cui vi sarebbe un tertium genus di impresa oltre a quella agricola e a quella commerciale è quella secondo cui l'impresa civile sarebbe configurabile è quella secondo cui l'impresa civile non sarebbe configurabile.
Il quesito sulla configurabilità dell'impresa civile ruota attorno: all'interpretazione delle "attività bancarie" rilevanti ai fini dell'art. 2195 c.c all'interpretazione delle "attività assicurative" rilevanti ai fini dell'art. 2195 c.c all'interpretazione dell'art. 2082 c.c. anche al significato dell'aggettivo "industriale".
La tesi sulla configurabilità dell'impresa civile: è pacificamente accolta dall'aunanimità della dottrina è priva di conseguenze applicative, avendo una portata solo descrittiva per alcuni, ha supporto normativo per alcuni, non ha supporto normativo.
In merito all’impresa civile, la dottrina: era divisa in passato ma, all’esito di una recente riforma con cui il legislatore ha sancito chiaramente la sussistenza dell’impresa civile, ha ritrovato unità.è unanime nel ritenere che non sia configurabile alcuna forma di impresa civile; è concorde nel ritenere che l'attività di deposito è un'impresa civile è unanime nel ritenere che non sia configurabile alcuna forma di impresa civile; vi sono coloro che ritengono che l’impresa civile sia configurabile e coloro che, invece, ritengono rappresenti unicamente l’esito di una costruzione dottrinale;.
Risulta che le imprese: siano pacificamente civili o commerciali siano pacificamente commerciali e agricole siano pacificamente civili possano essere, secondo alcuni, anche civili.
Secondo alcuni, le imprese di pubblici spettacoli teatrali: sono imprese miste: civili e commerciali sono imprese di interesse pubblico sono imprese di interesse nazionale sono imprese civili.
Le definizioni di piccolo imprenditore contenute nel codice civile e nella legge fallimentare (prima della riforma): non dovevano essere coordinate, per individuare una definizione univoca di piccolo imprenditore perché ogni definizione ha valenza "relativa" sono rimaste entrambe in vigore nonostante le successive riforme della legge fallimentare sono state entrambe abrogate dalle successive riforme dovevano essere coordinate, per individuare una definizione univoca di piccolo imprenditore.
La legge fallimentare: concorre ad ogni effetto con il codice civile nella definizione della categoria del piccolo imprenditore contiene una definizione di piccolo imprenditore in parte analoga a quella del codice civile contiene una definizione di piccolo imprenditore del tutto analoga a quella del codice civile definisce il piccolo imprenditore unicamente al fine di stabilire la fallibilità dello stesso a prescindere dalla qualificazione operata dal codice civile.
Il piccolo imprenditore: deve sempre tenere le scritture contabili che sono sottoposte trimestralmente all’esame di un collegio di revisori deve tenere le scritture contabili se ha un fatturato annuo superiore ad euro 50.000 non è obbligato a tenere le scritture contabili se ha ricavi inferiori a duecentomila euro non è obbligato a tenere le scritture contabili.
Le imprese possono essere distinte: unicamente in base alla dimensione dell’impresa; in base alla dimensione dell’impresa, solo se gli imprenditori hanno un fatturato annuo superiore ad una soglia prevista ogni anno da un decreto ministeriale in base alla dimensione dell’impresa, solo se gli imprenditori hanno un fatturato annuo superiore ad duecentomila euro anche in base alla dimensione dell’impresa;.
Al fine di andare esente dalla dichiarazione di fallimento, un imprenditore commerciale deve dimostrare: il possesso congiunto di due dei tre criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. il possesso disgiunto di uno dei criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. il possesso congiunto di tutti e due criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. il possesso congiunto di tutti i criteri dell'art. 1, comma 2, l.f.
La riforma della legge fallimentare del 2006: fa riferimento al criterio della prevalenza contenuto nel codice civile, al fine di coordinare le definizioni di piccolo imprenditore ha definito espressamente il piccolo imprenditore non ha reintrodotto una serie di criteri unicamente quantitativi e monetari ai fini dell’individuazione delle imprese esonerate ha reintrodotto una serie di criteri unicamente quantitativi e monetari ai fini dell’individuazione delle imprese esonerate dal fallimento.
Uno dei criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. è quello: della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila .
In base alla riformata legge fallimentare (dopo la riforma del 2006): possono essere considerate piccoli imprenditori se dimostrano il possesso di due su tre dei requisiti dell'art. 1, comma 2, l.f non possono mai essere considerate piccoli imprenditori possono essere considerate piccoli imprenditori se dimostrano il possesso di uno dei due requisiti dell'art. 1, comma 2, l.f possono essere talvolta considerate piccoli imprenditori.
. L'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per l'esenzione da fallimento grava: sul creditore che formula istanza di fallimento, che è parte attiva sul creditore che interviene nel procedimento per la dichiarazione di fallimento sul debitore sul giudice delegato.
L'art. 1 l.f.: non ha subito modifiche legislative, ma è stato oggetto di pronunce di incostituzionalità nella parte in cui prevedeva che il capitale investito non doveva essere inferiore a novecento mila lire è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui prevedeva l'imposta sulla ricchezza mobile è stato dichiarato incostituzionale è stato oggetto di pronunce di incostituzionalità, ma non ha subito modifiche legislative.
Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006, si prevedeva espressamente che le società commerciali: potevano essere sempre considerate piccoli imprenditori se avevano investito un capitale non superiore a lire novecentomilapotevano essere sempre considerate piccoli imprenditori se titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile non potevano mai essere considerate piccoli imprenditori potevano essere sempre considerate piccoli imprenditori se titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile potevano essere talvolta considerate piccoli imprenditori.
Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006: si prevedeva che era piccolo imprenditore colui che esercitava l'attività d'impresa in prevalenza con il lavoro proprio non vi era una definizione di piccolo imprenditore si prevedeva che il piccolo imprenditore non fosse soggetto alle procedure concorsuali si prevedeva che il piccolo imprenditore fosse soggetto alle procedure concorsuali.
Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006: non erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali, riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali coloro che esercitavano l'attività d'impresa in prevalenza con il lavoro proprio erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali, riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito superiore al minimo imponibile erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali, riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile.
Nella vigenza della L. 860/1956: si riteneva che le imprese di piccole dimensioni, in violazione dei criteri individuati dall'art. 2083 c.c., per il solo fatto della natura dei beni prodotti avrebbero potuto essere soggette al fallimento si riteneva che un'impresa potesse essere qualificata artigiana in base alle norme del codice civile si riteneva che un'impresa potesse essere qualificata artigiana soltanto in base alle norme del codice civile si riteneva che le imprese di piccole dimensioni, in violazione dei criteri individuati dall'art. 2083 c.c., per il solo fatto della natura dei beni prodotti non avrebbero potuto essere soggette al fallimento.
L’art. 1 della legge n. 860 del 1956 individuava: i requisiti per la qualificazione dell'impresa come commerciale, ma artigiana i requisiti per la qualificazione dell'impresa come agricola i requisiti per la qualificazione dell'impresa come civile i requisiti per la qualificazione dell'impresa come artigiana.
Con riferimento alle definizioni giuridiche: opera il principio di assolutezza significa che ogni definizione rileva ai fini del solo complesso normativo per il quale è dettata opera il principio di relatività: significa che la definizione di un fenomeno è univoca a prescindere dal solo complesso normativo per il quale è dettata si deve tener conto che il legislatore è razionale: detta più definizioni giuridiche dello stesso fenomeno, che devono essere coordinate e integrate fra loro opera il principio di relatività: significa che ogni definizione rileva ai fini del solo complesso normativo per il quale è dettata.
L’impresa artigiana è regolata ancora oggi unicamente dalla legge del 1956 non può mai assumere la forma della società a responsabilità limitata è un piccolo imprenditore ai fini della legge fallimentare è un piccolo imprenditore ai fini del codice civile.
L'impresa artigiana: è disciplinata solo dalla Legge del 1985 è disciplinata solo dalle disposizioni del codice civile è disciplinata solo dalle leggi speciali è oggetto di tutela anche sul piano costituzionale.
In base alle norme del codice civile, l'artigiano: esercita un'impresa civile è obbligato alla tenuta delle scritture contabili se supera certe soglie dimensionali esercita un'impresa mista: civile e commerciale è esonarato dalla tenuta delle scritture contabili.
Al fine di verificare se l'impresa artigiana può essere assoggettata a fallimento: occorre far riferimento alle norme del codice civile occorre far riferimento alle leggi speciali occorre verificare se ricorrono i presupposti individuati dalla legge fallimentare e dal codice civile occorre verificare se ricorrono i presupposti individuati dalla legge fallimentare.
La legge quadro per l'artigianato: non definisce espressamente l'impresa artigiana definisce espressamente l'impresa artigiana solo in ragione dell'oggetto dell'impresa definisce espressamente l'impresa artigiana solo in ragione del ruolo dell’artigiano nell’impresa definisce espressamente l'impresa artigiana anche in ragione del ruolo dell’artigiano nell’impresa.
Possono essere qualificate come imprese artigiane: solo le società in accomandita semplice solo le società a responsabilità limitata unipersonali anche le società per azioni quotate sui mercati regolamentati anche le società a responsabilità limitata pluripersonali.
In ragione di quanto previsto dalla legge del 1956, l'impresa doveva essere considerata artigiana: solo sulla base della natura usuale della propria produzione. sulla base della dichiarazione d'intenti dell'imprenditore sulla base delle dimensioni sulla base della natura artistica od usuale della propria produzione.
Il lavoro in casa: è sempre equiparato al lavoro nell'impresa non è mai equiparato al lavoro nell'impresa è tutelato dalle norme in tema di assistenza sociale secondo alcuni, solo ove abbia dei concreti benefici per l’impresa, è equiparato al lavoro nell’impresa.
Il familiare che ha diritto di partecipare ai benefici nell'impresa familiare: non ha diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria ha solo diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria non ha in ogni caso diritto di prelazione sull’azienda in caso di trasferimento dell'azienda ha anche diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria.
Secondo l'opinione preferibile, l'impresa familiare: è una forma di impresa collettiva è una forma di impresa mista: individuale e collettiva è solo una forma di impresa collettiva è una forma di impresa individuale.
Il familiare che ha diritto di partecipare ai benefici nell'impresa familiare: ha diritto solo al mantenimento, anche se non dovuto ad altro titolo ha solo diritto alla partecipazione agli utili, in ragione e nella misura del lavoro prestato non ha diritto solo al mantenimento, se dovuto ad altro titolo ha diritto anche al mantenimento, anche se non dovuto ad altro titolo.
Nell'impresa familiare: le decisioni inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, all'unanimità, dai familiari che partecipano all’impresa stessa le decisioni inerenti alla gestione straordinaria dell’impresa sono in ogni caso adottate dal titolare dell'impresa, al fine di evitare contrasti e dissidi nella famiglia le decisioni inerenti alla gestione straordinaria dell’impresa sono in ogni caso adottate da un amministratore esterno, al fine di evitare contrasti e dissidi nella famiglia le decisioni inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
Nell'impresa familiare: le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi sono in ogni caso adottate dal titolare dell'impresa al fine di evitare contrasti e dissidi nella famiglia le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi sono adottate, all'unanimità, dai familiari che partecipano all’impresa stessa le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi sono in ogni caso adottate da un amministratore esterno, al fine di evitare contrasti e dissidi nella famiglia le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa.
Nell'impresa familiare: i familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da loro stessi perché sono emancipati i familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire non sono rappresentati nel voto i familiari partecipanti all’impresa devono avere tutti la piena capacità di agire i familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.
L'impresa familiare: coincide con la piccola impresa, perché si tratta di due fattispecie connotate da una ratio del tutto differente coincide con la piccola impresa è un'impresa in cui il familiare presta in modo occasionale la sua attività di lavoro non coincide con la piccola impresa, trattandosi di due fattispecie del tutto distinte e connotate da una ratio del tutto differente. .
La disciplina dell'impresa familiare: è stata introdotta con la legge quadro sull'artigianato, tenendo conto che nella prassi le imprese artigiane sono imprese familiari è stata introdotta con la legge n. 443 del 1985 è stata introdotta con la legge quadro sul piccolo imprenditore, tenendo conto che nella prassi le imprese familiari sono imprese artigiane è stata introdotta con la legge n. 151 del 19 maggio 1975.
L'impresa familiare: è definita dal t.u.f. non è definita è definita dalla legge speciale sulle imprese familiari è definita dal codice civile.
Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare: partecipa agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, a prescindere dalla quantità e dalla qualità del lavoro prestato partecipa agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione solo alla qualità del lavoro prestato partecipa agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione solo alla quantità del lavoro prestato partecipa agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
L'iscrizione in una delle sezioni apposite ha efficacia: relativa sempre dichiarativa costitutiva di pubblicità notizia .
Le iscrizioni nel registro delle imprese relative alle imprese agricole hanno efficacia: di pubblicità notizia costitutiva relativa dichiarativa.
Se la società in nome collettivo non è iscritta: acquista comunque personalità giuridica non esiste giuridicamente non si applica la disciplina della società semplice nei rapporti fra società e terzi è irregolare .
L'ufficio del registro delle imprese è istituito: in ciascuna regione solo a Milano in ciascuna provincia presso il Comune in ciascuna provincia presso le camere di commercio.
L'ufficio è retto da: dal Registro delle imprese giudice delegato un conservatore dal Presidente del Tribunale.
Il registro: non è consultabile da computer è tenuto con modalità cartacee è consultabile solo presso il registro delle imprese è tenuto con modalità informatiche.
Nella sezione ordinaria del registro delle imprese, si iscrivono le imprese agricole le piccole imprese commerciali le imprese artigiane le imprese commerciali medio-grandi.
L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese: è soggetta a controllo formale non è soggetta a controllo è soggetta solo a controllo sostanziale è soggetta a controllo solo da parte del notaio.
L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese: può avere anche efficacia costitutiva può avere solo efficacia costitutiva può avere solo efficacia normativa può avere solo efficacia dichiarativa.
Efficacia dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che: se il fatto non è iscritto non si applica una determinata disciplina il fatto scritto si presume noto il fatto iscritto si presume ignoto se il fatto non è iscritto non esiste giuridicamente.
Efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che: se l'atto non è iscritto non esiste giuridicamente non è ammessa la prova contraria per dimostrare la conoscenza dell'atto l'atto iscritto si presume noto se l'atto non è iscritto non si applica una determinata disciplina.
Efficacia normativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che: se l'atto non è iscritto non si applica una determinata disciplina non è ammessa la prova contraria per dimostrare la conoscenza dell'atto il fatto iscritto si presume ignoto se l'atto non è iscritto non esiste giuridicamente.
L'iscrizione di una società per azioni nel registro delle impresa ha: efficacia costitutiva efficacia di pubblicità notizia efficacia dichiarativa è giuridicamente irrilevante.
L'iscrizione nel registro delle imprese viene attuata: viene attuata a fronte di una domanda dal giudice del registro dal Presidente del Tribunale automaticamente, anche in difetto della presentazione di una domanda.
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